Descrizione
ALIQUOTE IMU 2024
Fattispecie |
Aliquota |
Abitazione principale e relative pertinenze (SOLO categorie A/1, A/8 e A/9) Detrazione per abitazione principale € 200,00 Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. |
0,40% |
Abitazione principale e relative pertinenze (diversi da categorie A/1, A/8 e A/9) Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. |
ESENTE |
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D |
1,06% |
ALIQUOTA AGEVOLATA Categoria catastale D7 su immobili destinati alla riattivazione di siti esistenti / dismessi (attività industriali). · non è necessario che la nuova impresa abbia la sede legale nell’immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell’aliquota agevolata IMU; · l’agevolazione IMU compete per n. 5 anni dall’anno 2024 fino all’anno 2028. |
0,76% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale. Categoria catastale D/10 e annotazione di ruralità |
ESENTE |
Terreni agricoli (comune montano) |
ESENTE |
Aree fabbricabili |
0,86% |
ALIQUOTA AGEVOLATA Categoria catastale C1 e C3 per nuove attività di impresa o di lavoro autonomo. · deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso dell’anno 2024, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A.; · la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell’aliquota agevolata IMU; · l’agevolazione IMU compete per n. 5 anni dall’anno 2024 fino all’anno 2028, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. |
0,50% |
Altri immobili |
0,86% |
Scadenza pagamento acconto IMU 2024
Quando deve essere pagata l'IMU 2024? Il termine per effettuare il pagamento della prima rata, ovvero dell’acconto IMU, è il 17 giugno 2024.
Questa prima prima rata corrisponde all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni del periodo d’imposta precedente.
Per determinare le rate IMU, occorre tenere conto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 761 e 762, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, istitutiva della nuova IMU):
- il comma 761 disciplina il calcolo dell'IMU in relazione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari;
- il comma 762 stabilisce che il versamento dell’IMU è effettuato in due rate, scadenti rispettivamente il 17 giugno e il 16 dicembre. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.
Esenzioni
I casi di esenzione per l'imposta municipale propria sono i seguenti:
- dal 01/01/2023, immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o sia stata iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva, oltre che sia stata presentata apposita comunicazione al Comune;
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il proprietario ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (al massimo 1 immobile per ogni categoria C2, C6, C7);
- immobili assimilati ad abitazione principale (es. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, L. 448/2001); terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile; terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (C.M. 9/1993);
- fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali;
- immobili ad uso culturale e immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto, nonché gli immobili di proprietà della Santa Sede.
Dal 2021 l’IMU si applica anche ai fabbricati rurali strumentali, ex art. 9, co. 3-bis, D.L. 557/93 e agli immobili destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce). A queste categorie si applica l’aliquota base dello 0,1% che ogni Comune può ridurre fino all’azzeramento.
Calcolo dell'imposta
Come si calcola l'IMU? Alla base imponibile per il calcolo dell’IMU, determinata dal prodotto della rendita catastale (rivalutata del 5%) per i coefficienti IMU, si applicano le aliquote deliberate ogni anno da ciascun Comune.
Per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Per il calcolo dell’acconto possono essere utilizzate le aliquote dell’anno precedente, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia già deliberato le aliquote per l’anno in corso, oppure no.
Il tributo è dovuto in base alla percentuale e ai mesi di possesso (il mese viene conteggiato per intero se il possesso si protrae per più di 15 gg).
Versamento dell'imposta
Come si paga l'IMU? Il versamento deve essere effettuato per mezzo del modello F24, compilato nella sezione Enti locali, o modello F24 semplificato indicando:- codice catastale del Comune nel quale sono ubicati gli immobili;
- codice tributo;
- barrare la casella "acconto";
- numero degli immobili oggetto di versamento; anno di riferimento;
- importo a debito da versare.
I debiti IMU possono essere compensati con eventuali crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per i non titolari di partita iva, e dalla dichiarazione dei redditi o altre dichiarazioni, per i titolari di partita iva.
Ogni Comune ha facoltà di stabilire l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto o non sono effettuati rimborsi. In mancanza di delibera, l'importo minimo è fissato ex legge in € 4,00.
In caso di omesso o insufficiente versamento è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1992.
Per gli Enti non commerciali, entro il prossimo 17 giugno 2024 oltre alla I rata di acconto (pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente), deve essere versata la 3° rata a saldo e conguaglio dell’imposta effettivamente dovuta per il 2022.
Per i fabbricati la base imponibile IMU è costituita dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per il coefficiente catastale IMU. Quest'ultimo coefficiente è diverso a seconda della categoria catastale.
Il coefficiente catastale ai fini IMU, anche detto moltiplicatore IMU, per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
I TERENI AGRICOLI SONO ESENTI
LINK PER IL CALCOLO DELL'IMU
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
A cura di
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2024, 19:07